Unione Retenus

Novitā IVA 2015 - SPLIT PAYMENT

Pubblicata il 21/01/2015

Comunicazione per i fornitori dell'Unione di Comuni Retenus
La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’Iva chiamato "split payment" per le operazioni fatturate dal 01.01.2015. Le pubbliche amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all’Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a quest'ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva).
  • Per le fatture 2014 e antecedenti pagate nel 2015: al fornitore verrà erogato l'intero importo comprensivo dell'Iva (senza distinzioni tra fatture con Iva ad esigibilità differita o immediata).
  • Per le fatture emesse dal 2015: il fornitore deve indicare sia base imponibile che l'Iva, che però verrà versata direttamente all'Erario.
Con il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che è in fase di perfezionamento il decreto attuativo sullo split payment. Si tratta della disposizione prevista nella Legge di Stabilità 2015 secondo cui le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, anche se non sono soggetti passivi Iva, devono versare direttamente all’Erario l'Iva addebitata loro dai fornitori.
Nel comunicato stampa il Mef anticipa alcuni contenuti del decreto attuativo: il nuovo meccanismo si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data. Per tali operazioni l’Iva si considera esigibile al momento del pagamento della fattura oppure, su opzione della Pa acquirente, al momento della sua ricezione.
Sempre secondo quanto riferito dal Mef, il versamento dell'Iva dovrà avvenire, a scelta della Pubblica amministrazione acquirente, secondo le seguenti modalità: distinti versamenti per ciascuna fattura la cui Iva è divenuta esigibile; un unico versamento giornaliero relativo a tutte le fatture per le quali l’Iva è divenuta esigibile in quello stesso giorno; un versamento cumulativo, entro il giorno 16 di ciascun mese, relativo a tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Inoltre, in attesa dell'adeguamento dei sistemi di gestione, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, le amministrazioni accantoneranno l'Iva dovuta per il versamento dell'imposta che dovrà essere effettuato entro il 16 aprile 2015.

Link utili

Legge di Stabilità 2015 - Legge 190 del 23 dicembre 2014

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